Statuto di IReR
In vigore dal 2000
Statuto dell'Istituto Regionale di Ricerca (IReR)
DCR 1 febbraio 2000 n. VI/1472
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI, FINALITA’ E FUNZIONI
Art. 1
Disposizioni generali
- Il presente Statuto attua l’articolo 10 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 2, avente per oggetto la trasformazione in azienda dell’ente pubblico Istituto Regionale di Ricerca della Lombardia (IReR), ai sensi dell’articolo 48 dello Statuto regionale.
- L’IReR, ente pubblico economico dotato di personalità giuridica e di autonomia scientifica e imprenditoriale, non ha scopo di lucro e disciplina la propria azione ai sensi del codice civile, dello Statuto della Regione Lombardia e della legge regionale di cui al comma 1.
Art. 2
Finalità e funzioni
- L’IReR svolge, anche con riferimento al contesto nazionale ed europeo, gli studi inerenti agli assetti ed ai processi istituzionali, territoriali,economici e sociali, finalizzati all’attività di programmazione della Regione, ai sensi dell’art. 4 dello Statuto regionale, e mette a disposizione degli organi e delle strutture regionali gli strumenti conoscitivi per il supporto dell’azione legislativa e amministrativa.
- Sono funzioni dell’IReR:
- lo studio della struttura istituzionale, economica, sociale e territoriale della Regione e delle sue trasformazioni, anche attraverso il presidio di sistemi statistici e di monitoraggio e la prefigurazione di linee tendenziali e di possibili scenari;
- gli studi propedeutici alla produzione legislativa e al suo impatto sul tessuto socio-economico;
- lo studio dei metodi di programmazione, di monitoraggio e di valutazione delle politiche regionali;
- la ricerca e l’assistenza tecnico-scientifica, relative al ciclo della programmazione (programmazione ex-ante, monitoraggio e valutazione degli effetti) generale e settoriale, ordinaria e comunitaria, anche con riferimento alle buone prassi regionali, nazionali e internazionali, agli strumenti di programmazione negoziata e alla programmazione comunitaria;
- le attività di documentazione nelle materie di interesse regionale, nonché di diffusione dei dati e dei risultati degli studi e delle ricerche;
- altri studi e ricerche nell’interesse della Regione e degli enti regionali, nonché degli enti locali, delle istituzioni, delle autonomie funzionali e sociali;
- il raccordo con le strutture di ricerca operanti nel territorio lombardo, con particolare riferimento al sistema universitario;
- stabilire rapporti di informazione reciproca con centri di programmazione locali, regionali, nazionali ed internazionali; con enti, associazioni, organizzazioni economiche, culturali e indacali;
- l’approfondimento della cultura regionalista e autonomista, ricercando gli elementi e i valori delle identità locali, in conformità al principio di sussidiarietà.
- L’IReR, in particolare, può:
- suggerire alla Regione percorsi e indirizzi di ricerca funzionali alla migliore efficacia delle azioni di governo regionale, con particolare riferimento alle prospettive di medio e lungo termine;
- promuovere azioni originali di ricerca che consentano alla Regione di interpretare in modo sempre più efficace il proprio ruolo di governo, con particolare riferimento all’integrazione europea, alla competizione internazionale, alla trasformazione in senso federalista dello Stato e alla piena attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale e verticale a livello regionale e subregionale;
- svolgere le attività di cui al comma 2 del presente articolo anche per altre Regioni, per le istituzioni centrali e periferiche dello Stato e per l’Unione Europea;
- svolgere attività di studio e ricerca su committenza di soggetti pubblici e privati;
- stabilire relazioni con altri enti di ricerca, anche esteri, uffici studi, istituti ed enti universitari;
- assegnare borse di studio e di ricerca ai sensi dell’articolo 11 comma 4 del presente statuto.
- Lo svolgimento delle attività di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo può essere affidato dall’IReR a terzi, sulla base delle competenze di ricerca, con particolare riferimento a quelle presenti sul territorio lombardo, valutandone la qualità e l’economicità.
- Le attività svolte per il perseguimento delle finalità e funzioni istituzionali di cui al comma 2 e al comma 3, lettere a), b) e f) non hanno il carattere della commercialità.
TITOLO II
ORDINAMENTO
Art. 3
Organi
- Sono organi dell’IReR:
- il Consiglio d’amministrazione;
- il Presidente;
- il Direttore generale;
- il Collegio dei revisori;
- Sono organi consultivi:
- il Comitato scientifico;
- la Consulta delle autonomie per la ricerca.
- Per tutto quanto non previsto in materia di funzionamento degli organi, dispone il regolamento interno dell’IReR.
Art. 4
Il Consiglio di amministrazione
- Al Consiglio di amministrazione spetta l’attività di programmazione e controllo nonché l’attività di indirizzo gestionale ed amministrativo dell’IReR.
- Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri necessari per il conseguimento delle finalità statutarie e, pertanto, potrà porre in essere qualunque atto di ordinaria e straordinaria amministrazione, potendo all’uopo assumere qualunque deliberazione in merito all’espletamento di atti inerenti, utili e opportuni al fine del raggiungimento delle finalità statutarie ovvero contenute nelle linee di indirizzo approvate dalla Regione.
- Sono compiti del Consiglio di amministrazione:
- la definizione degli obiettivi generali dell’azione dell’IReR e dei risultati da raggiungere, nonché dei relativi vincoli di tempo e di costo;
- la quantificazione delle risorse economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità;
- l’approvazione, su proposta del direttore generale, delle linee operative e dell’articolazione organizzativa;
- la verifica della rispondenza dell’attività gestionale e dei risultati raggiunti agli obiettivi e agli indirizzi stabiliti;
- la cura dei rapporti esterni ai vari livelli istituzionali, ferme restando le competenze proprie della struttura.
- In particolare, il Consiglio di amministrazione:
- elegge, tra i propri membri, il presidente ed il vicepresidente con una maggioranza dei 4/5 dei componenti;
- approva, il programma annuale di attività;
- approva il bilancio preventivo, e le relative variazioni, il conto consuntivo e il bilancio d’esercizio;
- approva il regolamento interno;
- approva il contratto integrativo aziendale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto commercio e servizi;
- nomina, con una maggioranza dei 4/5 dei componenti, il direttore generale, che partecipa alle sedute con voto consultivo;
- nomina il Comitato scientifico e ne approva il regolamento di funzionamento;
- affida gli incarichi di consulenza esterna;
- approva i budget per le attività e gli schemi di convenzione per le collaborazioni esterne.
- Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, di norma, almeno una volta ogni mese e, comunque, quando il presidente stesso lo ritiene opportuno o quando il direttore o almeno due dei suoi componenti ne fanno richiesta scritta.
- Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
- Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente o del vicepresidente che lo sostituisce.
- Il Consiglio di amministrazione può delegare ai suoi membri l’esercizio di proprie funzioni.
- I singoli consiglieri, nominati nel corso del mandato in sostituzione di membri del Consiglio revocati, decaduti o dimissionari, durano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di amministrazione stesso.
- Al presidente, al vicepresidente e agli altri componenti del Consiglio d’amministrazione vengono corrisposte le indennità stabilite dalla legislazione regionale vigente.
Art. 5
Presidente
- Al presidente spettano la rappresentanza legale dell’IReR, la vigilanza sulla gestione ed il raccordo tra gli organi. Egli assicura l’attuazione degli indirizzi programmatici regionali ed un costante raccordo tra la direzione generale ed il Consiglio di amministrazione. In particolare:
- convoca e presiede il Consiglio di amministrazione; determina gli argomenti da inserire nell’ordine del giorno;
- vigila sull’andamento dell’IReR e sull’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
- riferisce alla Giunta regionale sull’andamento della gestione aziendale segnatamente in ordine alla realizzazione degli indirizzi programmatici e, ove necessario, ne sollecita l’emanazione;
- propone al Consiglio di amministrazione, sentito il direttore, le nomine per il Comitato scientifico.
- Il presidente adotta, sotto la sua responsabilità, in casi di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, che devono essere sottoposti per la ratifica al Consiglio stesso nella sua prima riunione.
- Il presidente può delegare parte delle proprie competenze ad uno o più componenti del Consiglio di amministrazione.
Art. 6
Vicepresidente
- Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento;
- Il vicepresidente è eletto dal Consiglio di amministrazione, con maggioranza di 4/5 dei componenti.
Art. 7
Direttore generale
- Al direttore generale spettano la conduzione dell’azienda, la responsabilità della gestione delle risorse umane, economiche e finanziarie. Egli cura il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Regione e dal Consiglio di amministrazione, secondo principi di efficacia, efficienza ed economicità.
- In particolare, il direttore generale:
- cura la gestione amministrativa ed economico-contabile;
- è il responsabile del personale;
- redige la proposta di bilancio preventivo e le relative variazioni, il conto consuntivo e il bilancio d’esercizio;
- propone al Consiglio di amministrazione il documento pluriennale, il programma annuale di attività e ne sovrintende alla realizzazione;
- cura il rapporto annuale sulla situazione istituzionale, sociale, economica e territoriale;
- cura i rapporti con la Regione e gli altri enti committenti ai fini del necessario accordo per la programmazione delle attività;
- propone al Consiglio di amministrazione i regolamenti di funzionamento;
- provvede all’applicazione dei contratti collettivi di lavoro e al trattamento economico del personale;
- provvede, in conformità agli indirizzi approvati dal Consiglio di amministrazione, all’assunzione del personale e a tutti i provvedimenti relativi ad esso;
- propone al Consiglio di amministrazione gli incarichi di consulenza esterna;
- propone al Consiglio di amministrazione i budget per le attività e gli schemi di convenzione per le collaborazioni esterne.
- L’incarico di direttore generale viene conferito per cinque anni, con possibilità di riconferma.
- L’incarico del direttore è a termine, a pieno tempo ed incompatibile con il contemporaneo esercizio di qualsiasi attività continuativa; ogni altro incarico deve essere autorizzato dal Consiglio di amministrazione.
Art. 8
Collegio dei revisori
- Al collegio dei revisori spettano la vigilanza sulla formulazione dei bilanci, sulla regolarità contabile e sulla gestione economico-finanziaria dell’IReR.
- Il Collegio dei revisori è nominato ai sensi della legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 (Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione) tra i revisori contabili iscritti nel registro di cui all’articolo 1 del decreto legislativo. 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 85/253/CEE relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), dura in carica tre anni ed é composto da tre membri effettivi e due supplenti.
- Il presidente del collegio é eletto dal collegio stesso tra i membri effettivi.
- I revisori possono partecipare senza diritto di voto a tutte le sedute del Consiglio di amministrazione e chiedere la iscrizione a verbale delle loro eventuali osservazioni. Il collegio deve partecipare alle sedute nelle quali si discutono il bilancio preventivo, il conto consuntivo e provvedimenti di straordinaria amministrazione e di particolare rilevanza economico-finanziaria.
- Per quanto non disciplinato dal presente statuto, ai revisori si applicano le norme di cui alla legge regionale 28 agosto 1989, n. 34, (Disciplina del collegio dei revisori dei conti di enti ed aziende istituiti con legge regionale) e successive modifiche.
Art. 9
Comitato scientifico
- Il Comitato scientifico ha funzioni di proposta e di consulenza tecnico-scientifica in merito all’attività dell’Istituto. In particolare:
- esprime parere sul documento pluriennale e sul programma annuale di attività;
- esprime, su richiesta del direttore, valutazioni su studi e ricerche anche al fine della loro pubblicazione;
- formula proposte di percorsi e indirizzi di ricerca funzionali all’azione regionale, con particolare riferimento a quanto previsto all’articolo 2, comma 3, lettere a) e b) del presente Statuto;
- assiste il direttore generale nella cura del rapporto annuale sulla situazione istituzionale, sociale, economica e territoriale;
- esprime pareri su ogni altro oggetto, ad esso sottoposto dal direttore in merito ai contenuti ed ai metodi degli studi e delle ricerche.
- Il Comitato scientifico é composto da non più di dieci membri, scelti fra eminenti studiosi delle discipline che sono oggetto dell’attività dell’IReR.
- Il Comitato dura in carica cinque anni e i suoi componenti non sono rieleggibili per più di due volte consecutive; il Comitato decade, comunque, contestualmente al Consiglio di amministrazione che lo ha nominato.
- Il Comitato è presieduto dal presidente o da un consigliere delegato, il quale convoca il Comitato almeno una volta ogni tre mesi, o quando ne é richiesto da almeno tre componenti, dal Consiglio di amministrazione o dal direttore generale dell’IReR, ed elegge al suo interno un coordinatore.
- Alle riunioni del Comitato scientifico partecipa il direttore generale.
- Ai membri del Comitato scientifico viene corrisposto un emolumento, la cui entità, comunque non superiore a quella prevista per i membri degli organismi consultivi di cui all’articolo 7 della legge regionale 23 luglio 1996 n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale) e successive modificazioni, viene stabilita annualmente dal Consiglio di amministrazione.
- Ciascun componente del Comitato scientifico è tenuto, senza compensi suppletivi, a fornire particolari consulenze in ordine a specifici problemi in relazione all’attività ordinaria dell’Istituto e non può essere assegnatario di altri incarichi onerosi di ricerca o consulenza.
Art. 10
Consulta delle autonomie per la ricerca
- La Consulta delle autonomie per la ricerca ha funzioni propositive e di consulenza in ordine all’attività di ricerca dell’IReR. In particolare:
- esprime le esigenze conoscitive provenienti dal territorio e dalla società civile lombardi, formulando in tal senso proposte relative alla programmazione pluriennale ed annuale dell’IReR;
- viene regolarmente informata sui singoli studi ed attività di competenza dell’Istituto;
- porta a conoscenza delle autonomie locali, funzionali e sociali i temi, le ricerche e le attività svolte dall’IReR, con particolare riferimento a quelle di più alto valore scientifico sul piano economico-sociale.
- La Consulta delle autonomie è composta da non più di 15 membri, rappresentanti delle autonomie territoriali, funzionali e sociali, che durano in carica due anni e possono essere riconfermati.
- Sono componenti della consulta:
- quattro membri in rappresentanza delle autonomie locali, nominati dal Consiglio di amministrazione dell’IReR, su designazione della Conferenza regionale delle autonomie;
- due membri, in rappresentanza delle autonomie funzionali, nominati dal Consiglio di amministrazione dell’IReR, su designazione della Conferenza regionale delle autonomie;
- quattro membri, in rappresentanza delle parti sociali, nominati dal Consiglio di amministrazione dell’IReR;
- un membro nominato da ciascuno dei seguenti enti:
- Sezione regionale dell’ANCI;
- Unione regionale delle province lombarde;
- Provincia di Milano;
- Comune di Milano;
- Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale.
- La Consulta è presieduta dal presidente o da un consigliere delegato; il presidente convoca la Consulta almeno due volte l’anno e alle riunioni partecipano di diritto i membri del Consiglio di amministrazione e il direttore generale.
- Il regolamento di funzionamento della Consulta è approvato dal Consiglio di amministrazione.
TITOLO III
GESTIONE ECONOMICA E DEL PERSONALE
Art. 11
Struttura organizzativa
- La struttura organizzativa e le sue variazioni vengono determinate con deliberazione del Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, in relazione alle linee pluriennali e dei piani annuali di attività.
- Al personale dirigenziale viene applicato integralmente il contratto collettivo nazionale per i dirigenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi.
- Al personale ricercatore e dei servizi viene applicato integralmente il contratto collettivo nazionale del commercio e dei servizi.
- Per l’espletamento delle attività di studio e di ricerca, anche nell’ambito dei rapporti convenzionali da instaurare con gli atenei e con istituti specializzati, l’IReR può istituire borse di studio e di ricerca riservate a laureati, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Istituto.
Art. 11
Bilancio, patrimonio e finanziamenti
- Il bilancio è disciplinato in conformità con i principi desumibili dagli articoli 2423 e ss. del codice civile e della legislazione regionale in vigore.
- Costituiscono entrate dell’IReR:
- le entrate derivanti da contributi, affidamenti, assegnazioni e trasferimenti di fondi dal bilancio della Regione e di altri enti pubblici, così ripartite:
- contributo annuo della Regione, il cui importo é definito dalla legge di approvazione del bilancio regionale;
- contributi specifici della Regione per attività istituzionali affidate all’Istituto;
- contributi e/o proventi per affidamenti da parte di enti pubblici o privati;
- le entrate derivanti da rendite patrimoniali e da servizi prestati a privati;
- le entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e da rimborso di crediti;
- le entrate derivanti da mutui, da prestiti o da altre operazioni creditizie.
TITOLO IV
RAPPORTI CON LA REGIONE
Art. 13
Strumenti di programmazione regionale
- L’IReR si attiene nello svolgimento dei compiti assegnati e nella gestione alle linee di indirizzo emanate dal Consiglio regionale e alle indicazioni attuative delle stesse emanate dalla Giunta in conformità alle procedure indicate dalle medesime.
- Le modifiche allo Statuto, adottate dal Consiglio di amministrazione con maggioranza di 4/5 dei componenti, sono trasmesse alla Giunta che le invia al Consiglio regionale per l’approvazione.
- Il documento pluriennale, contenente le linee generali delle attività e gli obiettivi da perseguire nel periodo considerato, approvato dal Consiglio di amministrazione, è trasmesso alla Giunta regionale che lo invia al Consiglio regionale per l’approvazione.
- Il programma annuale di attività, approvato dal Consiglio di amministrazione in coerenza con gli indirizzi regionali, è trasmesso entro il 30 novembre dell’anno precedente all’esercizio cui è riferito alla Giunta regionale che lo approva, sentita la competente Commissione consiliare.
- Il programma contiene le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire con specifico riguardo a:
- le attività di cui all’articolo 2 del presente statuto;
- le linee di sviluppo e di miglioramento delle attività;
- le iniziative di documentazione, diffusione e comunicazione.
- L’IReR realizza inoltre attività conformi a quanto previsto all’articolo 2 del presente statuto non previste dal programma annuale e affidate all’Istituto dal Consiglio regionale e dalla Giunta regionale nel corso dell’anno.
- I bilanci vengono trasmessi alla Giunta regionale per il successivo iter secondo le procedure e le modalità previste dalla legge regionale relativa alle norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione.
- L’IReR trasmette alla Giunta regionale e al Consiglio regionale, per conoscenza, la relazione annuale sulla attività svolta dall'Istituto, con allegata la relazione del Comitato scientifico.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 14
Entrata in vigore
- Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia; limitatamente ai fini della gestione economica, finanziaria e contabile, il presente Statuto entra in vigore dal 1° gennaio dell’anno successivo alla sua pubblicazione.
