2008 - Tutela del lavoro e tutela della persona: vincoli normativi all'inserimento dei disabili
| Responsabile di progetto | Federico Rappelli, IReR |
| Gruppo di ricerca | Canavesi Guido, professore di diritto, Università di Macerata |
| Gruppo di lavoro tecnico | Maria Giuseppina Merler, responsabile regionale D.G. Istruzione, Formazione, Lavoro |
| Committente | Regione Lombardia |
| Dati di pubblicazione | Rapporto finale, maggio 2008 |
L’avviamento al lavoro dei disabili è stato storicamente realizzato attraverso il sistema del collocamento obbligatorio. La legge n. 68/1999 ha riformato questo sistema introducendo il collocamento mirato. Il disabile è avviato al posto di lavoro più adatto, individuato in base alle capacità residue, effettive e potenziali, della persona, che risultano da una valutazione globale delle condizioni di salute e dei fattori contestuali, ambientali e personali.
L’assunzione di alcuni disabili resta comunque problematica, per i costi che implica a carico dei datori di lavoro. La legge esclude i disabili psichici dall’obbligo di assunzione. Per questi e per altri disabili con particolari difficoltà di inserimento lavorativo la legge valorizzava l’inserimento nelle cooperative sociali e gli incentivi economici ai datori di lavoro.
La legge n. 247/2007 ha modificato questa disciplina con ricadute anche sulla normativa regionale.
Anche le cooperative sociali, però, hanno difficoltà ad inserire i disabili, la cui ridotta capacità lavorativa non consente di compensare i costi, salariali e di altro tipo, per essi sostenuti. Per questi soggetti, l’alternativa è l’inserimento nelle cooperative sociali socio assistenziali. Ma, la legge n. 381/1991 non esclude un loro inserimento lavorativo in cooperative di tipo b), che abbisogna, però, di interventi di sostegno economico. La predisposizione di questi interventi va coordinata con le norme comunitarie sugli aiuti di stato, in fase di modificazione, e a cui dovrà adeguarsi anche il dispositivo regionale a tal fine attivato dal 2006.
Employment of the disabled was historically achieved by means of a system of compulsory placement. Law n°. 68/1999 reformed this system by introducing targeted placement. The person with a disability is given the most suitable job, which is identified on the basis of his/her residual, effective and potential capacities that emerge from an overall assessment of health and circumstantial, environmental and personal factors.
The hiring of certain disabled people is however still problematic due to the costs involved for the employer. The law excludes people with mental disabilities from the obligation of employment. For these people and for people with other disabilities that present particular difficulties for job placement the law encouraged placement in social cooperatives and economic incentives for employers.
Law n°. 247/2007 has modified this discipline with effects also on regional legislation.
Social cooperatives, however, also have problems placing the disabled, whose reduced working capacity does not allow a compensation of salary and other costs to be sustained. For these people the alternative is placement in social assistance cooperatives. But law n°. 381/1991 does not exclude their placement in type b) cooperatives, which need, however, economic sustenance interventions. Arrangement for these interventions is coordinated by community norms on state help, currently being modified, with which the relevant regional instrument, in use since 2006, must comply.
| Codice IReR | 2007B007 |
| Collocazione biblioteca | SOC,3,68-RIS |
